Statuto
CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA "GARDA"
TITOLO I
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 - Costituzione e denominazione
Ai sensi dell'art. 2602 e successivi del codice civile ed a norma delle disposizioni della Legge 526 del 21/12/1999 e dei DD.MM. 12/04/2000 Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è costituito tra gli operatori della filiera "grassi (Oli)" della zona di produzione Garda D.O.P. un consorzio volontario avente la denominazione di "Consorzio di tutela e di valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta del Garda", denominato più semplicemente, con lo stesso valore, "Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda D.O.P.". Per l'identificazione del Consorzio potrà inoltre essere utilizzata la denominazione abbreviata di "Consorzio dell'olio Garda DOP", nel proseguo denominato per brevità "Consorzio".
Art. 2 - Sede
Il Consorzio ha sede legale in Cavaion Veronese (VR), Via Vittorio Veneto n.1.
L'Organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.
Art. 3 - Durata
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o modificata con delibera dell'Assemblea dei Consorziati.
TITOLO II
OGGETTO - FUNZIONI E SCOPI
Art. 4 - Oggetto
Il Consorzio - nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali - ha per oggetto:
- la tutela della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) dell'olio extra vergine di oliva "Garda" - riconosciuta con Reg. CE 2325/97 - anche nelle traduzioni in lingue straniere, dei termini geografici e comunque in qualsiasi forma, ai sensi dell'art.13 del Regolamento CEE n. 510/2006;
- lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.14 comma 15 della Legge 21/12/1999 n. 526, come da incarico attribuito con Decreto Ministeriale 18 marzo 2004 e successivi Decreti di rinnovo;
- la vigilanza sul corretto uso del logo della denominazione nonché la tutela e la salvaguardia della D.O.P. "Garda" da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione e/o comportamenti comunque vietati dalla legge in collaborazione con l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) e/o con altri organi di vigilanza istituzionali e secondo le direttive impartite dal competente Ministero, attualmente MIPAAF, così come previsto dalla legge;
- la valorizzazione della produzione dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. "Garda";
- la promozione, diffusione e conoscenza della D.O.P. "Garda" e dei marchi ad essa riservati, finalizzata alla cura generale degli interessi relativi a tale denominazione;
- la promozione del consumo dell'olio extra vergine di oliva "Garda" in Italia e all'estero, nonché lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa, anche di natura commerciale, intese a valorizzarlo e ad accrescerne l'immagine e la notorietà, ivi compresa la partecipazione e la costituzione di società o di organizzazioni consortili;
- l'informazione al consumatore riguardo il consumo dell'Olio extra vergine di oliva "Garda" D.O.P..
Per il conseguimento dei suoi fini e scopi il Consorzio può compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, ed immobiliari, finanziarie, locative ed ipotecarie che saranno ritenute necessarie o utili.
Il Consorzio può, tra l'altro, prestare fideiussioni e garanzie anche ipotecarie, compiere qualsiasi atto di disposizioni, nonché qualunque operazione bancaria; impegnarsi verso terzi in genere; assumere mutui passivi, emettere ed avallare cambiali.
Il Consorzio non ha scopo di lucro e gli è fatto espresso divieto di distribuire gli eventuali utili.
Art. 5 - Funzioni e scopi
Nel quadro delle attività rientranti nel perseguimento del suo oggetto consortile, il Consorzio esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali della D.O.P. "Garda" ed in particolare:
a) svolge tutto quanto è ritenuto necessario per la tutela e la valorizzazione dell'immagine e della qualità dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "Garda", anche all'estero;
b) promuove e migliora l'olivicoltura nel comprensorio di produzione, incoraggia e guida gli olivicoltori nell'applicazione di sistemi più razionali ed economici nella coltivazione degli oliveti;
c) promuove il miglioramento della produzione dell'olio extravergine di oliva Garda D.O.P., mettendo a disposizione di tutti i produttori D.O.P. Garda un'assistenza orientativa e tecnica;
d) promuove ed attua studi ed iniziative nel campo olivicolo e oleicolo che valgano a dare incremento alla produzione ed al commercio dell'olio extravergine di oliva D.O.P.;
e) accerta annualmente la produzione delle olive atte a produrre gli oli extravergini certificabili DOP, prevede la capacità produttiva futura, promuove indagini di mercato relative ai consumi, elabora i dati risultanti al fine di programmare un economico ed equilibrato sviluppo della produzione dell'olio extra vergine di oliva D.O.P.;
f) accerta annualmente la produzione dell'olio extravergine e la relativa rispondenza nei confronti della produzione di olive e dell'Albo degli oliveti a DOP;
g) vigila affinché non siano commercializzati con il nome di olio extravergine di oliva Garda D.O.P. quelli che non siano prodotti nei territori fissati a norma del Disciplinare di Produzione e del Reg. CE 2325/97 o che, essendo ivi prodotti, non abbiano le caratteristiche previste dal disciplinare di produzione;
h) informa ed assiste tutti i produttori D.O.P. Garda negli adempimenti delle norme legislative e regolamentari nazionali, regionali e comunitarie;
i) svolge in Italia ed all'estero ogni azione per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'olio extravergine di oliva D.O.P. Garda e dell'attività svolta dal Consorzio per la tutela quantitativa e qualitativa delle produzioni;
l) si costituisce parte civile nei giudizi penali afferenti la produzione ed il commercio dell'olio tutelato dal Consorzio;
m) collabora con le autorità preposte alla attuazione ed alla vigilanza delle leggi relative alla produzione ed al consumo dell'olio e del Disciplinare di produzione;
n) promuove e favorisce trattative ed eventuali accordi generali anche di carattere economico ed interprofessionale, tra Consorziati e non;
o) collabora con altri Consorzi di tutela, con Enti pubblici e privati al fine di promuovere e realizzare iniziative atte alla tutela, alla valorizzazione ed al sostegno della produzione e della commercializzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. Garda;
p) svolge tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi dalla vigente legislazione nazionale in materia di oli a denominazione di origine e indicazione geografica protetta;
q) stipula accordi e convenzioni e/o aderisce, quando ciò risulti opportuno ai fini di cui sopra, ad Enti privati e/o Organismi di settore e di filiera, le cui attività e finalità non siano in contrasto con le quelle del Consorzio;
r) istituisce uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;
s) promuove eventuali adeguamenti del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. Garda che verranno vagliati dal Mipaaf;
t) rappresenta tutti i soggetti iscritti nel sistema di controllo della D.O.P. Garda per il reperimento di finanziamenti regionali, nazionali ed internazionali utilizzati per la tutela, la promozione e la valorizzazione di tale D.O.P., con la partecipazione ad interventi di cooperazione ed a programmi e progetti della U.E.;
u) fornisce a tutti i produttori D.O.P. Garda l'assistenza necessaria per agevolare il controllo e la certificazione del prodotto dei Consorziati e di tutti i produttori D.O.P Garda da parte dell'organismo di controllo ;
v) fornisce ai Consorziati ed a tutti i produttori D.O.P. Garda l'assistenza necessaria per agevolare il conseguimento della certificazione del proprio prodotto in tutta la fase istruttoria ed attuativa delle procedure di certificazione delle produzioni tutelate.
Nel perseguimento degli scopi sociali il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, compresa quella di carattere editoriale finalizzata alla più efficace divulgazione delle informazioni d'interesse dei Consorziati e di tutti i produttori D.O.P. Garda, garantendo la libera accessibilità di tutti i produttori D.O.P. Garda alle attività di informazione e formazione supportate da aiuti o finanziamenti pubblici.
TITOLO III
LOGO DELLA DENOMINAZIONE - VIGILANZA
Art. 6 - Logo della denominazione
Il Consorzio è detentore del logo della denominazione, il cui uso è concesso, dopo l'avvenuta certificazione da parte dell'organismo di controllo, oltre che ai Consorziati anche a tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta.
I Consorziati s'impegnano a comunicare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio qualunque infrazione, irregolarità o abuso giunga a loro conoscenza circa l'utilizzo del logo della denominazione.
Art. 7 - Vigilanza
I Consorziati devono assoggettarsi alle attività di vigilanza che saranno esplicate secondo quanto disposto dal D.M. 12 ottobre 2000 e successive modifiche.
I funzionari del Consorzio, nell'esplicazione dell'attività di vigilanza in materia di qualità e presentazione dei prodotti, dovranno operare sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Consortile, regolamento che diventerà efficace solo dopo l'approvazione del competente Ministero.
Ciascun Consorziato potrà ricorrere contro i giudizi e le misure della Direzione del Consorzio secondo quanto disposto dal regolamento interno. Il giudizio definitivo spetta al Collegio Arbitrale.
TITOLO IV
DEI CONSORZIATI
Art. 8 - Consorziati
Possono aderire al Consorzio le seguenti categorie di operatori della filiera oleicola:
1) Olivicoltori,
2) Molitori,
3) Imbottigliatori.
Il domicilio dei Consorziati, per quel che concerne i loro rapporti con il Consorzio, è quello da loro indicato all'atto dell'adesione; eventuali variazioni, a pena di inefficacia, dovranno essere comunicate dagli interessati al Consorzio mediante raccomandata con avviso di ritorno.
Nel Libro dei Consorziati sono evidenziate le categorie di appartenenza di ciascun Consorziato.
Le categorie di operatori su individuate dovranno essere rappresentate nell'ambito degli organi sociali del Consorzio secondo i seguenti criteri:
- quanto alla categoria degli Olivicoltori, nella misura percentuale del 66%,
- quanto alla categoria dei Molitori, nella misura percentuale del 17%,
- quanto alla categoria degli Imbottigliatori, nella misura percentuale del 17%.
Art. 9 - Ammissione al Consorzio
Sono ammessi a far parte del Consorzio, in forma singola o tramite associazione e/o organizzazioni di appartenenza, gli olivicoltori, i molitori e gli imbottigliatori di olio provenienti da oliveti iscritti all'Albo della DOP Garda operanti all'interno della zona di produzione indicata dal Disciplinare e che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.
L'adesione al Consorzio può avvenire in forma associativa, qualora vi sia specifica delega dei singoli. Non è richiesta la delega specifica solo nell'ipotesi di Cooperative di primo grado.
Le domande di ammissione a Consorziato devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione.
La domanda di ammissione deve contenere:
- a) l'indicazione della Ditta individuale ovvero la denominazione o la ragione sociale e la forma giuridica dell'impresa, la sede, le generalità del suo titolare o del legale rappresentante che sottoscrive, la natura dell'attività svolta e la descrizione dell'impianto produttivo e delle sue caratteristiche; se la domanda è presentata da Società o persona giuridica, deve essere corredata anche da copia conforme dell'atto costitutivo, dello Statuto e della delibera dell'Organo amministrativo che ha deliberato la richiesta di ammissione; se la domanda è presentata da Associazione deve essere corredata, oltre a quanto richiesto per le Società o persone giuridiche, anche dall'elenco nominativo dei soci e dalla specifica delega dei produttori;
- b) l'indicazione della categoria o delle categorie di appartenenza individuata tra quelle previste al precedente articolo 8 per le quali si vuole aderire;
- c) la dichiarazione che il richiedente ha esaminato ed ha piena conoscenza dello Statuto, del disciplinare di produzione e dei regolamenti del Consorzio e che si impegna a rispettarli, nonché ad assoggettarsi a tutti gli obblighi negli stessi previsti così come si impegna a rispettare tutte le deliberazioni degli Organi consortili;
- d) l'impegno di produrre olive e/o olio secondo il disciplinare di produzione e di assoggettarsi alle procedure di controllo delle produzioni da parte dell'Organismo di controllo autorizzato;
- e) la dichiarazione di appartenenza ad una o più delle categorie indicate al precedente art. 8 e, in caso di adesione associata, la delega specifica, rilasciata dai singoli produttori o dai singoli Consorziati;
- f) la dichiarazione dell'ubicazione ed estensione dell'oliveto o degli oliveti interessati;
- g) il titolo in base al quale il singolo oliveto è condotto esibendo, altresì, la documentazione in originale da cui si evinca il titolo, oltre ad una copia della stessa da conservare agli atti del Consorzio;
- h) l'indicazione della ubicazione e tipo dell'impianto di produzione di olio, le attrezzature disponibili, la capacità di lavorazione e di stoccaggio;
- i) la denuncia di produzione (eventuale);
- l) l'impegno ad assoggettarsi alle procedure di controllo delle produzioni;
- m) la dichiarazione per il trattamento dei dati personali;
- n) ogni eventuale altra notizia che il Consiglio di Amministrazione riterrà utile ai fini dell'inquadramento organizzativo dell'azienda.
Art. 10 - Procedura di ammissione
Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti prescritti, dandone comunicazione al soggetto interessato. Tale comunicazione, con l'indicazione delle relative motivazioni, sarà dovuta anche nel caso di mancato accoglimento della domanda.
Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato oltre che avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 29, anche avanti all'Autorità Giudiziaria competente.
L'ammissione diviene operante a tutti gli effetti al momento del pagamento della quota d'iscrizione, che deve avvenire entro due mesi dalla comunicazione della delibera pena decadenza della stessa.
Art. 11 - Procedura di subentro
E' ammesso il subentro nella posizione di Consorziato nel caso di successione mortis causa, in caso di affitto di azienda o di suo ramo, in caso di cessione di azienda anche a titolo non oneroso.
Le domande di subentro devono essere presentate per le delibere al Consiglio di Amministrazione.
La domanda di ammissione deve contenere oltre a quanto previsto dal superiore articolo 9 anche l'indicazione del titolo per il subentro, unitamente a copia del documento da cui sorge, ed il nominativo del Consorziato a cui si subentra.
Art. 12 - Obblighi dei Consorziati
I Consorziati hanno l'obbligo:
a) di osservare e rispettare tutte le norme statutarie in ossequio al presente Statuto;
b) di pagare le quote ed i contributi consortili;
c) di rispettare tutte le norme e le direttive che potranno essere emanate dagli Organi del Consorzio per il raggiungimento dei fini consortili;
d) di concedere al Direttore, ai Funzionari ed ai Dipendenti del Consorzio autorizzati libero accesso in qualunque momento negli oliveti, negli stabilimenti, nei magazzini, per il controllo dell'Olio D.O.P. Garda e dei relativi registri, documenti e fatture nonché per la verifica dei recipienti contenenti i predetti oli, siano essi giacenti nei magazzini o durante il trasporto o presso i magazzini di terzi;
e) di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore;
f) di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti sia del prodotto tutelato dal Consorzio che degli altri Consorziati o che comportino comunque pregiudizio all'immagine del prodotto sul mercato nazionale o sui mercati esteri;
g) di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
h) di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio, con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di collegialità e avverse al rispetto nei confronti degli Organi rappresentativi del Consorzio fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto alla critica.
In caso di recesso o di cessazione dell'attività nel corso dell'anno sociale, gli obblighi verso il Consorzio cesseranno alla chiusura dell'esercizio. Per il caso di radiazione, gli obblighi verso il Consorzio cesseranno alla chiusura dell'esercizio successivo a quello di scioglimento del vincolo.
Art. 13 - Quote, contributi consortili, spese per il funzionamento
I Consorziati, in relazione agli obblighi di cui al precedente articolo, debbono versare:
- una quota fissa di adesione al Consorzio (una tantum) stabilita dal Consiglio di Amministrazione; essa si intende versata a fondo perduto, è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;
- una quota ordinaria annuale proporzionale alla quantità di prodotto certificato nella precedente campagna olivicola; detta quota verrà stabilita annualmente per ogni categoria dal Consiglio di Amministrazione.
I costi relativi alle attività attribuite al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 15 e ss., della legge 21 dicembre 1999 n. 526 sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono posti a carico di tutti i Soci, e di tutti gli ulteriori soggetti olivicoltori anche se non aderenti al Consorzio, ai sensi di quanto previsto dal DM n. 410 del 12 settembre 2000.
Per le spese inerenti al funzionamento del Consorzio e per il raggiungimento delle sue finalità, i Consorziati sono altresì obbligati a corrispondere eventuali ed ulteriori contributi, ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di Consorziati nella misura in cui il Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dell'Assemblea, potrà stabilire nel rispetto dei criteri di proporzionalità suddetti, in previsione di spese indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.
L'obbligo dei Consorziati al pagamento della contribuzione di cui sopra è valido per la durata del Consorzio e per le sue successive proroghe.
Art. 14 - Provvedimenti disciplinari e sanzioni
In caso di violazioni da parte dei Consorziati degli obblighi comunque nascenti dallo Statuto, le stesse saranno loro contestate dal Consiglio di Amministrazione, il quale fisserà un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni entro il quale il Consorziato potrà far pervenire al Consiglio di Amministrazione le proprie osservazioni, per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, salvo il diritto di audizione.
Il Consiglio di Amministrazione, nei casi di particolare gravità, evidenza ed urgenza, disporrà - contestualmente alla contestazione della violazione - la sospensione cautelare del Consorziato dai servizi del Consorzio e l'inibizione dall'uso del logo della denominazione anche tramite contrassegni sino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui al comma successivo.
La sospensione cautelare - che non può durare oltre 30 giorni - non esime il Consorziato dall'osservanza degli obblighi derivanti dallo Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione potrà applicare, anche in via congiunta, in relazione alla gravità del caso, le seguenti sanzioni:
- censura;
- diffida;
- sanzione pecuniaria stabilita in misura discrezionale dal Consiglio di Amministrazione in rapporto alla gravità stessa, ma comunque compresa tra un minimo di 160,00 (centosessanta/00) Euro ed un massimo di 3.100,00 (tremilacento/00) Euro;
- sospensione da tre mesi ad un anno dei diritti sociali e dai servizi erogati dal Consorzio;
- l'inibizione dall'uso del logo della denominazione anche tramite contrassegni;
- radiazione dal Consorzio.
Le procedure di cui sopra saranno disciplinate dal regolamento interno che sarà trasmesso al Ministero competente per l'approvazione.
In caso di violazioni gravi o di comportamenti indegni da parte di un Consorziato, il Consiglio di Amministrazione ne valuterà l'operato anche in relazione alle possibili situazioni lesive che ne potranno derivare per l'immagine del Consorzio, riservandosi ogni altra azione a tutela dei danni fatta sempre salva la possibilità di adire al giudice ordinario.
Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all'interessato entro 5 giorni dalla data delle relative delibere a mezzo raccomandata: contro di esse l'interessato, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di spedizione della raccomandata, potrà ricorrere al Collegio arbitrale.
Il ricorso, validamente presentato, provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.
Art. 15 - Recesso
E' consentito ai Consorziati di recedere dal Consorzio, in qualsiasi momento, salvo quanto previsto dai punti successivi.
Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente, presso la Sede legale del Consorzio.
Il recesso avrà efficacia dal momento in cui il Consorzio ne avrà conoscenza.
Il Consorziato receduto è in ogni caso tenuto a corrispondere le quote e i contributi deliberati nel corso dell'esercizio consortile. Nessun rateo di quote o di contributi verrà riconosciuto al Consorziato receduto.
Il Consorziato receduto non ha diritto alla restituzione della quota consortile.
Art. 16 - Decadenza
Il Consorziato decadrà da tale sua qualifica qualora perda i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 9.
La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro dodici mesi.
La decadenza ha efficacia dal giorno in cui la decadenza è stata pronunciata a norma del comma precedente.
Il Consorziato decaduto è in ogni caso tenuto a corrispondere le quote e i contributi deliberati nel corso dell'esercizio consortile. Nessun rateo di quote o contributi verrà riconosciuto al Consorziato receduto.
Contro le decisioni di decadenza il Consorziato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della comunicazione di intervenuta decadenza, può proporre opposizione introducendo il Giudizio Arbitrale di cui al successivo art. 29.
Il Consorziato decaduto non ha diritto alla restituzione della quota consortile.
Art. 17 - Esclusione
Il Consorziato può essere escluso dal Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui:
a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o dei Regolamenti e segnatamente quando, con la sua condotta, rechi pregiudizio all'attività del Consorzio, al suo prestigio o ne danneggi l'opera;
b) si sia reso moroso, per oltre sei mesi, nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto altro, a qualunque titolo, debba al Consorzio;
c) sia stato dichiarato fallito ovvero assoggettato a procedure concorsuali.
Il Consorziato escluso è in ogni caso tenuto a corrispondere le quote e i contributi deliberati nel corso dell'esercizio consortile. Nessun rateo di quote o contributi verrà riconosciuto al Consorziato escluso.
Contro le decisioni di esclusione il Consorziato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della comunicazione di intervenuta decadenza, può proporre opposizione introducendo il Giudizio Arbitrale di cui al successivo art. 29.
Il Consorziato escluso non ha diritto alla restituzione della quota consortile.
TITOLO V
ORGANI DEL CONSORZIO
Art. 18 - Organi
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea dei Consorziati,
b) il Consiglio di Amministrazione,
c) il Presidente ed il Vice Presidente,
d) il Direttore generale,
e) le Commissioni tecniche ed i comitati,
f) il Collegio Sindacale,
g) il Collegio Arbitrale.
Art. 19 - Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Consorzio ed è l'organo sovrano del Consorzio stesso.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Consorziati che risultino in regola con i pagamenti della quota ordinaria annuale, dei contributi e che non siano stati sospesi od esclusi.
Ad ogni Consorziato spetta almeno un voto conseguito dall'adesione al consorzio.
Inoltre a ciascun Consorziato vengono attribuiti un numero di voti ulteriori calcolati in base alle quantità di prodotto certificato nella campagna oleicola immediatamente precedente la sessione assembleare, con le seguenti modalità:
- Olivicoltori: un voto ogni 30 piante di olivo iscritte alla DOP o frazione quando superiori a 15 piante;
- Molitori: un voto ogni 100 Kg. o frazione quando superiori a 50 Kg. di olio DOP certificato risultante dalla frangitura;
- Imbottigliatori: un voto ogni 100 litri di olio imbottigliato o frazione quando superiore a 50 litri.
Qualora il Consorziato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte, nel rispetto del voto ponderale.
Ciascun Consorziato potrà rappresentare per ciascuna categoria di appartenenza, mediante delega scritta, non più di 2 (due) Consorziati della medesima categoria.
I Consorziati persone fisiche potranno rilasciare delega scritta, alternativamente, ad un loro parente, ad un loro affine entro il terzo grado, al loro coniuge, ad un loro dipendente o ad un loro collaboratore.
I Consorziati persone giuridiche potranno rilasciare delega scritta, alternativamente, ad un proprio amministratore, ad un proprio dipendente o ad un proprio collaboratore.
Gli incapaci saranno rappresentati dal loro Procuratore.
In ogni caso non è ritenuta valida la delega rilasciata a consiglieri od ex consiglieri del Consorzio ed a di loro dipendenti, a dipendenti o ex dipendenti del Consorzio, a revisori o ex revisori del Consorzio.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, con controprova, a meno che un terzo dei presenti non richieda lo scrutinio segreto.
Il Consorziato moroso nel pagamento delle contribuzioni non ha diritto di partecipare alle assemblee del Consorzio, l'eventuale sua delega rilasciata a terzi è da considerarsi nulla.
Art. 20 - Convocazione dell'assemblea
L'assemblea dei Consorziati è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria dei Consorziati è indetta dal Consiglio di Amministrazione e convocata dal Presidente anche fuori dalla sede del Consorzio, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio dei Consorziati e iscritti nel libro dei Consorziati da almeno 15 (quindici) giorni prima della assemblea indetta.
Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nello stesso avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione da prevedere in una data diversa da quella della prima convocazione.
L'assemblea ordinaria dei Consorziati per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura del predetto esercizio sociale quando particolari esigenze lo richiedano.
L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, al quale spetta dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere regolare il diritto di intervento all'Assemblea.
L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche un dipendente del Consorzio.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta quest'ultimo ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta scritta del Collegio Sindacale o di un quinto dei Consorziati iscritti o su invito dell'Autorità governativa. In questo ultimo caso il Consiglio ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro e non oltre i 30 giorni dalla data della richiesta.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve riportare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nello stesso avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione da prevedere in una data diversa da quella della prima convocazione.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.
Le deleghe concorrono a formare il numero dei voti e pertanto sono valide agli effetti del numero legale per la validità delle assemblee.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile;
- in seconda convocazione quando siano rappresentati la maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati, tuttavia, nel caso in cui la delibera avesse ad oggetto la modifica dello statuto o la proroga della durata o lo scioglimento del Consorzio o la nomina dei Liquidatori, sarà necessaria la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivi spettanti ai Consorziati aventi i requisiti per intervenire in assemblea.
Nel caso di assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consorziati presenti.
Nel caso di assemblea straordinaria:
- in prima convocazione, la deliberazione può essere adottata con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivi spettanti ai Consorziati aventi i requisiti ad intervenire;
- in seconda convocazione, la deliberazione può essere adottata con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti stessi; tuttavia per la deliberazione che ha ad oggetto la modifica dello statuto o la proroga della durata o lo scioglimento del Consorzio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile.
Le deliberazioni che vengono adottate dall'Assemblea impegnano tutti i Consorziati, quindi anche gli assenti e dissenzienti.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea straordianaria dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio.
Art. 21 - Competenze delle assemblee
L'Assemblea ordinaria, costituita nei modi e nei termini previsti dal presente statuto, delibera:
a) sul bilancio annuale;
b) sulla relazione del Collegio Sindacale;
c) sulla nomina dei Consiglieri;
d) sulla nomina del Collegio Sindacale;
e) sulla azione di responsabilità degli amministratori;
f) sui compensi e sui rimborsi spettanti al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Collegio Arbitrale;
g) approva i regolamenti interni;
h) su ogni altro oggetto posto all'ordine del giorno, ivi comprese le previsioni di spese per l'esercizio in corso e la destinazione degli avanzi e dei fondi di riserva.
L'Assemblea straordinaria, costituita nei modi e nei termini previsti dal presente statuto, delibera:
a) sulla modifica dello Statuto sociale;
b) sulla proroga della durata del Consorzio;
c) sull'anticipato scioglimento del Consorzio,
d) la nomina dei Liquidatori.
Art. 22 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 a 18 membri, salvo quanto disposto dall'art. 3 lett. d) del D.M. 12 aprile 2000.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni, salvo dimissioni, decadenza o revoca. Tutti i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente che potrà essere rieletto.
Ogni categoria produttiva di cui all'art. 8 dovrà essere rappresentata in seno all'organo amministrativo.
I nominativi dei candidati verranno proposti dal Consiglio uscente sulla base della rappresentatività di ogni categoria della filiera e tenuto conto dei voti ponderali di ciascuna categoria presente in seno alla compagine consortile.
Il voto ponderale verrà espresso mediante un'unica scheda contenente i nominativi dei candidati, ma ciascun elettore potrà confermare, annullare o sostituire solamente i nominativi dei candidati a rappresentare la propria sottocategoria di appartenenza. Qualora il Consorziato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri si dovrà provvedere alla nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del c.c..
I Consiglieri che senza giustificato motivo sono assenti a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
Art. 23 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunirà ogni qualvolta il Presidente, od in sostituzione il Vice Presidente, lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di almeno 5 Consiglieri o del Collegio Sindacale.
La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo telefax o posta elettronica, da spedirsi non meno di 5 giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma o posta elettronica spediti almeno un giorno prima della riunione.
Il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei Consiglieri in carica e le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti.
A parità di voti prevarrà quello del Presidente, mentre, in caso di sua assenza, la delibera del Consiglio di Amministrazione non si potrà considerare validamente adottata.
Art. 24 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, non espressamente riservati all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.
In particolare il Consiglio a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- indice l'Assemblea, ne esegue le delibere ed attua gli indirizzi della stessa per l'attività del Consorzio;
- predispone le relazioni e i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- nomina tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente;
- propone all'Assemblea il regolamento interno;
- fissa la quota di ammissione al Consorzio;
- fissa la misura del contributo annuale;
- delibera sull'ammissione, decadenza, recesso e l'esclusione dei Consorziati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- assume e licenzia il personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- conferisce procure, sia generali che speciali;
- nomina eventuali commissioni aventi specifici incarichi tecnici e operativi;
- delibera l'adesione del Consorzio ad altri organismi, enti e società aventi finalità analoghe;
- determina il costo unitario per la fornitura e l'uso dei contrassegni numerati recanti il logo della denominazione;
Art. 25 - Presidente e Vice Presidente
La firma e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o di impedimento al Vice Presidente o agli Amministratori delegati, nell'ambito delle deleghe.
Il Presidente e gli Amministratori delegati non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente può delegare propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente, a Consiglieri, al Direttore Generale.
Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, convoca e presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, adotta -nei casi di urgenzale misure opportune riferendone al Consiglio di Amministrazione, vigila sull'andamento del Consorzio riferendone ai Consiglieri.
E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di delegare ad altro consigliere, per casi specifici, la rappresentanza del Consorzio presso Enti, Organizzazioni, Uffici, Istituzioni.
Spetta, altresì, al Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, promuovere azioni innanzi alle autorità giudiziarie di qualunque ordine e grado, nominare e revocare procuratori alle liti ed avvocati.
Il Consiglio può concedere al Presidente un'indennità di carica, ratificata dall'Assemblea.
Art. 26 - Direttore generale
Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, scegliendoli anche fra persone estranee al Consorzio e determinandone i poteri anche di rappresentanza ed il compenso.
Il rapporto di lavoro del Direttore generale potrà essere regolato oltre che da contratto di lavoro dipendente, anche da contratto di collaborazione ovvero sulla base di un rapporto di prestazione professionale.
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali.
Art. 27 - Commissioni tecniche e comitati
Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 5 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi dell'opera di apposite commissioni di lavoro, di comitati di studio e della collaborazione di qualificati organismi esterni.
Art. 28 - Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, e di due supplenti, iscritti al Registro dei revisori di cui al D.Lgs. n.88/1992. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello statuto e della normativa civilistica e fiscale.
Art. 29 - Collegio Arbitrale - Clausola compromissoria
Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Verona. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. È sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 30 - Funzionamento del Consorzio
Con apposito regolamento interno, deliberato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal competente Ministero, potranno essere stabiliti: la pianta organica, il trattamento, la disciplina, le incombenze, i diritti ed i doveri del personale stipendiato dal Consorzio nonché tutto quanto attiene al funzionamento del Consorzio.
TITOLO VI
FONDO CONSORTILE - RISORSE FINANZIARIE - ESERCIZIO E BILANCIO
Art. 31 - Fondo consortile
Il fondo consortile è costituito dalle quote di adesione versate dai Consorziati.
Per tutta la durata del Consorzio è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 32 - Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
- dalle quote e dai contributi annuali versati dai Consorziati;
- dalle rendite del Fondo consortile;
- da eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
- dalle quote previste al comma 15 dell'art.14 legge n° 526/99 a carico dei produttori e degli utilizzatori anche non aderenti al Consorzio;
- dai proventi derivanti dai diritti applicati a servizi erogati dal Consorzio;
- dai contributi relativi all'uso del logo della denominazione, anche tramite contrassegni, che saranno oggetto di contabilità separata.
Art. 33 - Esercizio sociale e bilanci
L'esercizio sociale del Consorzio ha inizio con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio - costituito dal conto economico, dalla situazione patrimoniale e dalla nota integrativa redatti nelle forme previste dal codice civile - deve essere approvato entro 120 giorni successivi a quello di chiusura, salvo eventuali proroghe previste dalla legge.
Entro lo stesso termine previsto al comma precedente deve essere approvato il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.
Il progetto di bilancio deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea che deve deliberare sulla loro approvazione.
Art. 34 - Avanzi di gestione e fondi di riserva
Il Consorzio non ha fini di lucro e, pertanto, non può distribuire in nessun modo e sotto qualsiasi forma utili ai Consorziati.
Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:
a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria;
b) l'eventuale rimanenza sarà utilizzata negli esercizi successivi per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 4 del presente statuto.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO
Art. 35 - Scioglimento del Consorzio
Il Consorzio si scioglie:
a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
c) per volontà unanime dei Consorziati;
d) per deliberazione dei Consorziati presa in sede di Assemblea straordinaria se sussiste una giusta causa;
e) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge.
Verificatasi la causa di scioglimento, l'Assemblea in sede straordinaria dei Consorziati nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti. Qualora l'Assemblea non vi provveda, essi saranno nominati, su ricorso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Tribunale ove il Consorzio ha la sede legale.
I liquidatori provvedono alla trasformazione del patrimonio sociale in danaro ed al soddisfacimento dei creditori, nonché al rimborso ai Consorziati delle quote versate per la costituzione del fondo consortile.
L'Assemblea in sede straordinaria, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione di legge, delibererà sulla devoluzione del patrimonio residuo destinandolo ad altro consorzio, ente, associazione aventi finalità analoghe alle proprie o per fini di pubblica utilità.
La destinazione e l'uso del logo collettivo saranno deliberati dall'Assemblea stessa, nel rispetto della vigente normativa.
TITOLO VIII
LIBRI
Art. 36 - Libri obbligatori
Il Consorzio si obbliga alla diligente tenuta e custodia dei libri sociali relativi allo svolgimento degli affari previsti dallo statuto vigente e di seguito elencati:
- Libro Giornale,
- Libro degli Inventari,
- Libro dei Consorziati,
- Libro delle Assemblee,
- Libro del Consiglio di Amministrazione,
- Libro delle Commissioni Tecniche e Libro Comitati,
- Libro del Collegio Sindacale,
- Libro protocollo corrispondenza.
I Consorziati avranno il diritto di consultare detti libri e tutti i documenti e gli atti relativi all'amministrazione del Consorzio, con il diritto, altresì, di poterne ottenere, a proprie spese, degli estratti.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute nella Legge n.526/99 e nei DD.MM. Mipaaf 12/4/2000 e loro successive modifiche, nonché quelle contenute nel Codice Civile anche in materia di Consorzi.
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